Il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 («Decreto sulla trasparenza») ha introdotto il diritto di accesso dei cittadini ai dati, alle informazioni e ai documenti della pubblica amministrazione, che può essere esercitato da chiunque senza necessità di una specifica autorizzazione. La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento, è gratuita e non necessita di motivazione, ma deve contenere gli elementi necessari all’individuazione dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti. La richiesta può essere presentata anche per via telematica, secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005.
Esistono 2 diversi tipi di accesso dei cittadini:
a) Accesso semplice dei cittadini:
L'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare determinati documenti, informazioni o dati comporta al contempo il diritto di tutti i cittadini di richiederli, qualora l'amministrazione non adempia al proprio obbligo di pubblicazione. L’accesso semplice può quindi riguardare esclusivamente quei dati, informazioni e documenti la cui pubblicazione sul sito web istituzionale, nell’area Amministrazione trasparente, è prevista dalle vigenti disposizioni in materia di trasparenza (articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013).
b) Accesso generale dei cittadini:
L'accesso generale dei cittadini è il diritto di accedere a tutti gli altri dati e documenti dell'amministrazione regionale che non sono già soggetti all'obbligo di pubblicazione. Questa seconda forma di accesso dei cittadini è tuttavia soggetta ad alcune limitazioni volte a tutelare interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, nonché ad alcuni motivi di esclusione espressamente previsti dalla legge (articolo 5, comma 2, e articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33/2013).
Richiesta di accesso semplice dei cittadini
Richiesta di accesso generale dei cittadini
Richiesta di verifica al responsabile della trasparenza
